Il 31 dicembre prossimo scade il triennio formativo 2017-2019, termine entro il quale è obbligatorio conseguire per il triennio 48 crediti ordinari e 12 ordinamentali. La violazione dell’obbligo costituirà un illecito disciplinare (ai sensi dell’art. 7 DPR 137/2012 e dell’art. 9, comma 2 del Codice Deontologico). Coloro che non assolvono a tale obbligo commettono un illecito disciplinare che implica l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 9 del Codice deontologico, fatto salvo il semestre di ravvedimento operoso previsto dall’art. 8 delle Linee Guida che non può superare il 30 giugno 2020.
CFP mancati | Sanzione |
fino al 20% (12 CFP) | censura |
oltre al 20% (oltre 12 CFP) | sospensione pari a 1 giorno per ogni credito mancante |
A fronte dell’avvenuta erogazione della sanzione deontologica, l’iscritto ha comunque l’obbligo di recuperare i crediti mancanti, come specificato nel Regolamento art. 4.
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