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SOSPENSIONE DALL’ALBO PER I PROFESSIONISTI CHE NON COMUNICANO LA PEC

Il D.L. Semplificazioni del 16 luglio 2020 n. 76, efficace a partire dal 17 luglio 2020, prevede all’art. 37, per i professionisti iscritti all’Albo, l’obbligo del domicilio digitale cioè un indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata e la sospensione a tempo indeterminato per coloro che non lo comunicano all’Ordine di appartenenza.

Si allega  la circolare del CNAPPC n.94 del 29/07/2020

Tutti gli iscritti sono invitati a  verificare se è  presente il proprio indirizzo PEC nell’Indice Nazionale degli Indirizzi PEC

INIPEC
Se l’indirizzo è presente non si dovrà comunicare nulla.

Se l’indirizzo PEC non è presente l’iscritto deve inviare comunicazione

L’Ordine APPC di Rovigo ha attivato la procedura di diffida

È quindi opportuno che fin da ora tutti gli architetti che NON hanno ancora comunicato il proprio domicilio digitale(PEC) , diverso dalla casella eventualmente attivata dall’Ordine, vi provvedano immediatamente, trasmettendo  ed evitando così di essere sottoposti a successiva diffida e sospensione.

Si ricorda infine che l’Ordine degli Architetti PPC di Rovigo fornisce gratuitamente agli iscritti, a seguito di convenzione con ARUBAPEC, l’attivazione di una casella PEC , che viene considerata la casella professionale ufficiale, chi l’avesse sostituita con una PEC personale è tenuto a comunicarlo all’Ordine chiedendo contestualmete la chiusura della casella pagata dall’Ordine che verrà rimossa da INI PEC

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