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DL 25 marzo 2020 n. 19 Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19

Nell’ambito delle disposizioni emergenziali che si stanno susseguendo in questi giorni, hanno suscitando dubbi e interrogativi l’emanazione del DPCM 22 marzo 2020 e le ordinanze regionali di Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta, Friuli-Venezia Giulia e Veneto, emanate sia prima che dopo il DPCM predetto.

Con il Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 79 del 25 marzo 2020, e vigente dal 26 marzo, il Governo ha fornito una soluzione al contrasto normativo venutosi a creare.

In estrema sintesi, la competenza delle misure anticontagio restrittive è dello Stato, e le Regioni, in relazione a situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario, possono introdurre misure ulteriormente restrittive, nell’ambito delle attività di loro competenza e senza incisione delle attività produttive e di rilevanza strategica nazionale.

I Sindaci, a loro volta, non possono adottare ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l’emergenza in contrasto con le misure statali.

Con il Decreto Legge, infine, sono fatti salvi gli effetti prodotti dalle ordinanze regionali già adottate (art. 2 comma 3) che continuano ad applicarsi nel limite di ulteriori dieci giorni.

Decreto del Ministero dello sviluppo Economico 25 marzo 2020

Il decreto 25 marzo 2020 introduce alcune modifiche all’Allegato 1 del DPCM 22 marzo 2020

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