Il DPCM 22 marzo 2020, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, ha sospeso tutte le attività produttive industriali e commerciali ad eccezione di alcune specificate nell’Allegato I al Decreto stesso (identificate con i relativi codici ATECO).
Relativamente alle costruzioni si riportano in tabella (vedi allegato) le diverse attività attinenti alla SEZIONE F – COSTRUZIONI dei codici ATECO. La Sezione include la costruzione di edifici nel loro complesso (divisione 41), le opere di ingegneria civile (divisione 42), nonché i lavori di costruzione specializzati (divisione 43). Le attività, individuate dai codici ATECO, possono, in base al DPCM 22 marzo 2020, risultare sospese o meno.
Per quanto concerne ai cantieri, in assenza di chiare e ulteriori indicazioni, l’unico supporto interpretativo può trovare spunto nella lettura delle definizioni riportate nelle diverse attività ATECO
Sono consentite le attività rientranti nella divisione 42 – COSTRUZIONE DI OPERE DI PUBBLICA UTILITÀ.
Si evidenzia che il gruppo 41.2 – COSTRUZIONE DI EDIFICI RESIDENZIALI E NON RESIDENZIALI (non incluso nell’allegato 1 del DPCM), distingue la costruzione completa di edifici residenziali o non residenziali (attività non ricompresa nell’Allegato I del DPCM) mentre l’effettuazione di sole parti specifiche del processo di costruzione, rientra nell’attività classificata nella divisione 43 – DEMOLIZIONE E PREPARAZIONE DEL CANTIERE EDILE.
Va considerato che non tutte le attività ricomprese nella divisione 43 risultano indicate nel citato Allegato I. Possono, infatti, rimanere operative le sole attività afferenti al gruppo 43.2 – INSTALLAZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI, IDRAULICI ED ALTRI LAVORI DI COSTRUZIONE E INSTALLAZIONE, gruppo che include anche le attività di manutenzione e riparazione degli impianti stessi.
Considerate le finalità del decreto ovvero il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19, si ritiene, data la difficoltà di garantire che le attività del gruppo 43.2, relativa agli impianti, possano avere luogo solo se non rientranti nel più ampia definizione del gruppo 41.2 – COSTRUZIONE DI EDIFICI RESIDENZIALI E NON RESIDENZIALI.
In definitiva, l’attività impiantistica svolta nell’ambito dei cantieri edili non dovrebbe avere comunque luogo, mentre risulterebbe possibile nelle circostanze riferibili alla manutenzione e riparazione di impianti esistenti.
In riferimento alle attività di costruzione che non risultano sospese, si ricorda la necessità del rispetto dei contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali.
Si ricorda inoltre la possibilità, per le attività sospese, di svolgere le operazioni propedeutiche alla stessa sospensione, entro il 25 marzo 2020.
Nella sospensione del cantiere si raccomanda la messa in sicurezza dello stesso, degli impianti e delle attrezzature ospitati al suo interno.
Bollettino di Legislazione tecnica https://www.legislazionetecnica.it/6251917/news-edilizia-appalti-professioni-tecniche-sicurezza-ambiente/cantieri-edili-quali-attivit-sono-sospese-e-quali-possono-continuare