Sulla Gazzetta Ufficiale n. 96, del 22 aprile 2021, è stato pubblicato il decreto-legge n° 52, con il quale, in relazione all’attuale quadro dell’emergenza epidemiologica, sono state adottate urgenti misure volte a regolamentare una graduale ripresa delle attività economiche e sociali sul territorio nazionale.
Il decreto-legge, all’art. 1, comma 1, proroga dal 1° maggio al 31 luglio 2021 la vigenza delle disposizioni di cui al d.P.C.M. del 2 marzo 2021, confermandone l’efficacia ove il medesimo decreto-legge non rechi una diversa o contraria disposizione. In particolare, il DL, innovando la precedente disciplina, consente all’art. 2, gli spostamenti, per qualsivoglia ragione, tra regioni e province autonome che si collochino in zona bianca e gialla. Vengono invece confermati i divieti di spostamenti in entrata e in uscita dai territori collocati in zona arancione e rossa. Tuttavia, oltre che per comprovate esigenze di lavoro, stato di necessità e motivi di salute, nonché per il rientro alla propria residenza, domicilio e abitazione, gli spostamenti sono ora consentiti anche alle persone munite di una certificazione attestante lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV- 2 o di guarigione dall’infezione, ovvero lo stato di negatività a test molecolare o antigenico rapido